17 gennaio, 2008

L'ITALIA IN UN BOCCONE


EVENTI IN ITALIA

Appuntamenti:
  • Fieragricola: Verona 7-10 febbraio
  • Vinitaly e Sol: Verona 3-7 aprile
  • Macfrut: Cesena 17-19 aprile
  • Cibus: Parma 5-8 maggio
  • Mediterre: Bari 7-11 maggio
  • Fiera internazionale della Pesca: Ancona 23-25 maggio
  • Salone del gusto: Torino 23-27 ottobre



VINO

Arrestato un viticoltore Veronese per sofisticazione alimentare, da parte dagli agenti del Corpo Forestale dello Stato, in collaborazione con l'Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità dei Prodotti Agroalimentari (ICQ), è la notizia conferma di come contro le frodi alimentari sia sempre di più necessaria l’azione congiunta di tutte le forze preposte al controlli”. .


EUROPA

La sua commissione evidenziano e rilevano che la normativa italiana relativa agli scarti dell'industria agroalimentare andava al di là delle indicazioni risultanti dalla giurisprudenza della Corte per quanto riguarda le ipotesi in cui non occorre considerare come rifiuto un materiale risultante da un processo di fabbricazione, che non è destinato in via principale alla sua produzione.

La Commissione ha osservato che gli indirizzi operativi formulati nella circolare ministeriale italiana del giugno 1999 e nel comunicato del 2002 equivalgono a escludere dal regime nazionale di gestione dei rifiuti gli scarti alimentari utilizzati per la produzione di mangimi in forza dell’osservanza di specifiche norme igienico-sanitarie. Stando a tali indirizzi, sarebbe sufficiente che un residuo dell’industria agroalimentare sia destinato alla produzione di mangimi per volontà manifesta del detentore affinché tale residuo sia sempre e comunque escluso dal regime dei rifiuti.

La Corte di Giustizia ha riconosciuto, per quanto riguarda i sottoprodotti, che, se il detentore ne ricava un vantaggio economico, si può concludere che quest’ultimo non «si disfa» del sottoprodotto, ai sensi dell’art. 1, lett. a), della direttiva. Tuttavia, dal momento che la nozione di rifiuto deve essere interpretata estensivamente, l’esclusione dell’ambito di applicazione della direttiva può essere ammessa solo se ricorrono alcune condizioni, che consentono di considerare che il riutilizzo non è semplicemente eventuale, ma certo, non richiede una trasformazione preliminare e interviene nel corso del processo di produzione.
Secondo la Commissione, sarebbe inoltre necessario valutare il grado di probabilità di riutilizzo di un materiale e, soprattutto, verificare che quest’ultimo sia riutilizzato nello stesso processo di produzione dal quale deriva. Orbene, contrariamente alla tesi propugnata dalla Repubblica italiana, non si può parlare di unico processo di produzione quando gli scarti alimentari sono effettivamente destinati all’utilizzo come mangimi. Il semplice fatto che tali scarti alimentari siano trasferiti dagli operatori che li producono a chi li utilizzerà comporta infatti una serie di operazioni (magazzinaggio, trasformazione e trasporto) che la direttiva mira proprio a controllare.

La Repubblica italiana rileva che i materiali ed i sottoprodotti derivanti dai processi di produzione dell’industria agroalimentare sono «materie prime per mangimi», ai sensi del comunicato del 2002, ove esista la volontà del produttore di utilizzarli nel ciclo alimentare zootecnico, purché determinate condizioni igieniche e sanitarie siano rispettate.

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